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In considerazione delle innumerevoli richieste di ulteriore sopralluogo che continuano a pervenire al Centro Operativo Regionale (COR), la cui data di acquisizione al protocollo comunale, spesso, non rientra nei termini stabiliti dal combinato dell’OCDPC n. 484/2018 e della Circolare COR Prot. 440 del 24/01/2018, si rammenta che nella citata circolare viene richiesto ai Comuni di trasmettere allo scrivente, unitamente alla documentazione ricevuta dal proprietario dell’edificio per cui si richiede un nuovo sopralluogo, attestazione della data di notifica diretta al proprietario o della pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio comunale.

 Si ricorda che la data di riferimento per far decorrere i termini dei 30 giorni stabiliti dall’OCDPC 484/2017 (per i sopraluoghi effettuati dopo la data di pubblicazione dell’ordinanza stessa) è quella della notifica diretta al proprietario o della pubblicazione sull’albo pretorio, non quella della pubblicazione sul sito istituzionale comunale, come precisato dalla Circolare COR Prot. 1064 del 23/02/2018.

Il termine del 29/01/2018 per la pubblicazione degli esiti fissato dalla richiamata circolare COR Prot. 440, è stato imposto a sanatoria delle inadempienze riscontrate in molteplici Comuni.

RIEPILOGO SCADENZE SOPRALLUOGHI DI AGIBILITA'
DATA 1° SOPRALLUOGO

SCADENZA RICHIESTA
ULTERIORE SOPRALLUOGO

SCADENZA PUBBLICAZIONE ESITI
SULL’ALBO PRETORIO

25/08/2016‐18/01/2017 13/03/2017

Entro 5 giorni dal sopralluogo
(comunque non oltre il 29/01/2018)

19/01/2017‐06/10/2017 06/11/2017
07/10/2017‐24/01/2018 Entro 30 giorni dalla pubblicazione
Dal 25/01/2018 in poi Entro 30 giorni dalla pubblicazione Entro 5 giorni dal sopralluogo

 

Si raccomanda la verifica della completezza della documentazione allegata (perizia asseverata completa di dichiarazione del nesso di causalità degli eventi sismici in questione, descrizione dettagliata dell’edificio e del danno riscontrato, riferimento al sopralluogo precedente con indicazione dell’esito e della data del sopralluogo, fotografie esplicative, copia del documento di riconoscimento del tecnico incaricato) prima della trasmissione della stessa a questo COR.

Relativamente alle richieste di ulteriore sopralluogo su edifici già danneggiati dal Sisma del 6 Aprile 2009, e per i quali è stato riscontrato un aggravamento a seguito degli avvenimenti sismici verificatisi a partire dal 24/08/2016, si rammenta che, per i casi indicati nell’Art. 13 del D.L. 189/2016, per le procedure da seguire si rimanda a quanto stabilito nel Capo I dell’Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 51 del 28/03/2018 pubblicata il 30/03/2018.

Alla luce di quanto sopra non verrà eseguito alcun ulteriore sopralluogo da parte di squadre inviate dal COR su edifici già danneggiati dal Sisma del 2009.

Leggi l'intera nota COR del 20.4.2018

Vedi anche i seguenti documenti:

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