TESTO INTEGRALE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”;

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, nonché 400 del 31 ottobre 2016, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l’estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016” e, in particolare, l’art. 2 dedicato alla realizzazione di strutture e moduli abitativi provvisori;

ACQUISITO il favorevole avviso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

RITENUTO necessario implementare le misure finalizzate al soccorso ed all’assistenza alla popolazione e all’adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, individuate dall’articolo 1, comma 2, della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016;

ACQUISITE le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1
(Allestimento e gestione di aree di accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container)

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, relativi alla fornitura, in noleggio, di moduli e all’acquisto dei connessi arredi e della biancheria necessaria, in relazione alle esigenze prospettate dal territorio, il Dipartimento della protezione civile si avvale di CONSIP S.p.A. per l’espletamento delle procedure di approvvigionamento.

2. All'esito dell'espletamento delle procedure negoziate per gli interventi di cui al comma 1, stanti le condizioni di estrema urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, si provvede alla stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’articolo 54 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.

3. In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure di cui al presente articolo si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. Nei contratti di cui al comma 2 il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione sono individuati nell'ambito del personale del Dipartimento della protezione civile nonché, ove ciò risulti compatibile con la effettiva capacità operativa dell’ente, di quello dei Comuni interessati, anche ricorrendo alle unità di personale reperite in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del citato decreto-legge n. 205/2016, ovvero nell’ambito di personale qualificato segnalato dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

5. In considerazione dell'estrema urgenza delle forniture di cui al comma 1, finalizzate all’allestimento e gestione delle aree di accoglienza della popolazione interessata dall’evento, nonché alle attività di assistenza alle persone si provvede con i poteri di cui all’art. 2 del citato decreto-legge n. 205/2016 e di quelli di cui all’art. 3, comma 5, dell’ordinanza n. 394/2016, citata in premessa. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente articolo è altresì autorizzato il ricorso all’ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati:

- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell’esecuzione nell’ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- 63, comma 6, anche all’ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;

- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;

- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;

- 75, comma 3, allo scopo di consentire l’utilizzo di mezzi straordinari nell’invito dei candidati;

- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;

- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.

6. Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:

- all’allegato B del D.M. del Ministero dello sviluppo economico dell’11 marzo 2008, concernente “Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza di cui in premessa, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016 citate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, novembre 2016
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Fabrizio Curcio

Allegato:

Testo dell'OCDPC n. 406/2016 in formato PDF