Ocdpc n. 422 del 16 dicembre 2016 : ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016

Testo integrale

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpìto il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, nonché del 29 novembre 2016, n. 418, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016";
Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze

DISPONE

Articolo 1
(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle verifiche di agibilità degli edifici)

1. In ragione dell'elevato numero di edifici da sottoporre a verifica a seguito dell'aggravamento della situazione di danneggiamento conseguente agli eventi sismici della fine di ottobre, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in premessa attraverso la compilazione della scheda AeDES, di cui all'art. 10 del DPCM 8 luglio 2014, disciplinato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 392/2016, è sospeso, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.

2. Allo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate di proprietà privata attraverso la compilazione della scheda AeDES per l'intera unità strutturale, secondo le istruzioni fornite nel manuale di cui al DPCM 8 luglio 2014, provvedono, solo a seguito dell'esito di "non utilizzabilità" secondo la scheda FAST elaborata ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 dell'ordinanza n. 405/2016, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, su diretto incarico del proprietario o avente diritto, in ragione del fatto che tale procedimento è previsto quale condizione abilitante per l'ottenimento dei contributi per la ricostruzione privata ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016. Nell'ambito della definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei predetti contributi, il Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.

3. Nei Comuni non ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189/2016 e nell 'Ordinanza Commissariale n. 3/2016, i sopralluoghi di agibilità con scheda FAST di cui al comma 2 vengono effettuati sulla base della presentazione di un'istanza da parte del richiedente avente diritto, corredata da ordinanza sindacale di sgombero, se esistente, ovvero da una perizia giurata che comprovi il nesso di causalità diretto tra i danni verificatesi e l'evento, in coerenza con quanto previsto dall'art.1, comma 2, del citato decreto legge n. 189/2016.

4. Le schede prodotte dall'attività di cui al comma 1 sono utilizzate dai comuni ai fini della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni delle SAE previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016.

5. La DiComaC continua a provvedere al coordinamento delle attività di rilievo mediante la scheda AeDES, ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'OCDPC 392 del 6 settembre 2016, esclusivamente con riferimento:

  1. agli edifici pubblici;
  2. al completamento dei rilievi nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata;
  3. agli edifici con scheda FAST con esito "sopralluogo non eseguito" per contestuale richiesta di approfondimento mediante scheda AeDES;
  4. ai sopralluoghi ripetuti su richiesta, con perizia asseverata di un tecnico di parte, sia su edifici già classificati con scheda AeDES che su edifici dichiarati agibili a seguito di sopralluogo FAST.
  5. ai sopralluoghi da ripetere in relazione all'esito "D" di scheda AeDES rilasciato da tecnici coordinati dalla DiComaC.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile

Fabrizio Curcio

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